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 Comitato economico e sociale europeo 
       
 
 
 
      
        
        
          | SOC/115 |  
          | Partecipazione 
            finanziaria dei lavoratori 
      dipendenti |  
 
 
 
 Bruxelles, 26 febbraio 
      2003 
      
        
        
          | P A R E R 
            E
 
 del Comitato economico e sociale europeo
 |  
          | in 
            merito alla |  
          | Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
            Parlamento europeo, al Comitato 
            economico e sociale e al Comitato delle regioni. Quadro per 
            la promozione 
            della partecipazione finanziaria dei lavoratori 
            dipendenti |  
          | (COM(2002) 364 def.) 
 
 |  
          |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  
 
 
 
 
   La 
      Commissione, in data 5 luglio 2002, ha deciso conformemente al disposto 
      dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di 
      consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito 
      alla 
 comunicazione della commissione al 
      consiglio, al parlamento europeo, al 
      comitato economico e sociale e al comitato 
      delle regioni - Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria 
      dei lavoratori dipendenti       (doc. COM(2002) 364 
      def.). 
             La sezione specializzata Occupazione, affari 
      sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha 
      formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore SEPI 
      in data 5 febbraio 2003. 
             Il Comitato economico e sociale europeo ha 
      adottato il 26 febbraio 2003, nel corso della 397a sessione plenaria, con 
      98 voti favorevoli, 5 voti contrari e 6 astensioni, il seguente 
      parere: 
 * 
 * 
      *
 
         Introduzione 
         
        
            Il tema della 
          partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti agli utili ed ai 
          risultati delle imprese è stato oggetto di numerose iniziative a 
          livello comunitario, volte a sostenere e stimolare l’azione dei 
          governi nazionali e delle parti sociali verso la creazione di un 
          quadro favorevole alla diffusione di tale strumento. Tra queste 
          ricordiamo in particolare i lavori della Fondazione per il 
          miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che hanno portato 
          un contributo di conoscenze e di approfondimento molto importante su 
          questi temi. Attualmente anche il Parlamento europeo sta per approvare 
          una relazione su questi temi, sui quali c’è stato un costruttivo 
          confronto con il CESE.  
        
            Con la 
          comunicazione oggetto del presente parere la Commissione intende 
          riprendere e rafforzare l’iniziativa comunitaria sul tema della 
          partecipazione dei dipendenti agli utili delle imprese, alla luce 
          della strategia definita al Vertice di Lisbona del marzo 2001, che ha 
          fissato l’obiettivo di aumentare la competitività e la dinamicità 
          dell’economia europea puntando sullo sviluppo della conoscenza e della 
          coesione sociale.  
        
            È con 
          grande favore che il CESE accoglie questa comunicazione della 
          Commissione, nella convinzione che la partecipazione finanziaria possa 
          svolgere un ruolo importante nella strategia europea e che sia 
          opportuno approfondire l’analisi delle condizioni della sua 
          applicabilità nelle varie forme, considerando adeguatamente oltre alle 
          opportunità anche i rischi e le difficoltà che ad essa si 
          associano.  
 
         I contenuti 
        della comunicazione  
        
            La comunicazione 
          della Commissione si propone di definire un quadro per l’azione 
          comunitaria finalizzata a favorire la diffusione della partecipazione 
          finanziaria secondo il principio della massima estensione possibile 
          delle categorie di lavoratori interessati, sia all’interno di ogni 
          azienda, sia all’interno dell’intero sistema produttivo, attraverso il 
          coinvolgimento attivo delle parti sociali.  
        
            La 
          definizione di tale quadro generale si articola su tre punti. 
           
        
          
              L’identificazione di principi generali relativi 
            alla partecipazione finanziaria, con il fine di fornire un 
            orientamento comune per le politiche degli Stati membri e per le 
            iniziative delle parti sociali.  
        
          
              L’identificazione dei principali ostacoli 
            transnazionali che attualmente rendono difficile l’adozione di 
            iniziative di partecipazione finanziaria su scala europea o comunque 
            multinazionale, e la predisposizione di misure adeguate per 
            affrontarli.  
        
          
              L’individuazione di strumenti per favorire una 
            maggiore diffusione della partecipazione finanziaria, promovendo lo 
            scambio di informazioni e di esperienze e la realizzazione di 
            attività di ricerca e studio su questa tematica. 
       
        
            Per quanto 
          riguarda i principi generali della partecipazione finanziaria, la 
          Commissione, sulla base delle esperienze accumulate nei principali 
          paesi e delle analisi e riflessioni condotte, ha individuato un nucleo 
          di elementi fondamentali, che vengono di seguito indicati, sui quali è 
          emerso un generale consenso.  
        
          
              Volontarietà 
            dell’adozione di regimi di partecipazione finanziaria, sia per le 
            imprese che per i singoli lavoratori.  
        
          
              Accessibilità ai regimi di partecipazione 
            finanziaria per tutti i lavoratori dipendenti, evitando 
            discriminazioni, pur nel rispetto di parziali differenziazioni delle 
            condizioni in funzione della diversità degli interessi e delle 
            esigenze delle varie categorie di soggetti.  
        
          
              Chiarezza e trasparenza dei regimi di 
            partecipazione, sia nella fase della loro definizione, che dovrebbe 
            prevedere una adeguata consultazione dei lavoratori, che in quella 
            della loro gestione, adottando formule predefinite di partecipazione 
            finanziaria ai risultati d’impresa.  
        
          
              Regolarità nei regimi di partecipazione, che non 
            dovrebbero rappresentare fenomeni episodici ma una caratteristica 
            quanto più possibile costante dei rapporti tra impresa e 
            lavoratori.  
        
          
              Limitazione dei rischi per i lavoratori, in 
            considerazione della concentrazione di rischio che grava su di essi 
            rispetto agli altri investitori.  
        
          
              Complementarità e non sostituzione tra 
            retribuzione e redditi provenienti dai regimi di partecipazione 
            finanziaria.  
        
          
              Compatibilità dei regimi di partecipazione 
            finanziaria con la mobilità dei lavoratori, evitando che essi creino 
            ostacoli o disincentivi alla loro mobilità e flessibilità. 
             
        
            Per quanto 
          riguarda il problema degli ostacoli di natura sopranazionale alla 
          diffusione della partecipazione finanziaria su scala europea, la 
          Commissione ritiene non praticabile l’armonizzazione delle norme in 
          materia di partecipazione finanziaria tesa a limitare gli effetti 
          negativi delle diversità dei sistemi fiscali, previdenziali e 
          giuridici. La strada percorribile è quella di agevolare le imprese 
          nell'adottare regimi di partecipazione su scala europea, stimolando 
          gli Stati membri a realizzare forme di coordinamento e di accordo su 
          principi generali e a diffondere il riconoscimento reciproco dei 
          diversi regimi di partecipazione. Inoltre la Commissione ritiene utile 
          verificare la possibilità di mettere a punto uno o più regimi europei 
          di partecipazione finanziaria adattabili ai diversi contesti 
          nazionali.  
        
          
              In tale quadro, 
            la Commissione individua prioritariamente un più intenso scambio di 
            esperienze; una strada utile per superare gli ostacoli di natura 
            culturale.  
        
          
              Riguardo 
            agli altri tipi di ostacoli, la Commissione ritiene invece 
            necessario predisporre misure specifiche. A tale riguardo, essa 
            sottolinea preliminarmente la necessità di superare il problema 
            della doppia imposizione fiscale, o attraverso una interpretazione 
            di accordi già vigenti in ambito OCSE o, qualora essi si rivelassero 
            insufficienti, mediante una loro integrazione e adattamento alle 
            specifiche esigenze dei paesi dell’Unione.  
        
          
              Più in 
            generale, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro incaricato 
            di formulare specifiche proposte di soluzione per ogni tipologia di 
            ostacoli transnazionali ai regimi di partecipazione finanziaria. 
             
        
            Per quanto 
          riguarda l’obiettivo di estendere il campo di applicazione della 
          partecipazione finanziaria, la Commissione si propone di contribuire a 
          creare condizioni ambientali favorevoli attraverso una serie di 
          iniziative volte agli obiettivi che seguono.  
        
          
              Favorire lo 
            scambio di informazioni, attraverso analisi comparative delle 
            politiche e delle prassi nazionali.  
        
          
              Potenziare il dialogo sociale sulla 
            partecipazione finanziaria, stimolando e favorendo le iniziative 
            delle parti sociali.  
        
          
              Studiare 
            la possibilità di sperimentare forme di partecipazione finanziaria 
            anche nelle piccole e medie imprese nonché nel settore pubblico e 
            del no-profit.  
        
          
              Migliorare l’informazione mediante la promozione 
            di ricerche e studi volti in particolare alla raccolta sistematica 
            di dati sull’utilizzo e la diffusione dei regimi di partecipazione 
            finanziaria, nonché all’approfondimento delle analisi 
            microeconomiche della partecipazione nel quadro delle politiche 
            strategiche delle imprese e delle relazioni industriali. 
           
        
          
              Favorire 
            la costituzione di reti di dimensione europea che consentano di 
            rendere permanente l’attività di scambio di informazioni e di 
            approfondimento e studio.  
        
          
              La 
            Commissione prevede di sostenere tali iniziative anche sul piano 
            finanziario mediante l’attivazione di canali di finanziamento 
            comunitari.  
         Osservazioni di 
        carattere generale  
        
            La partecipazione 
          finanziaria dei dipendenti è coerente con la recente evoluzione 
          dell’economia europea, al cui interno essa può svolgere una funzione 
          positiva di creazione di valore attraverso miglioramenti in termini di 
          efficienza, di flessibilità, di coinvolgimento dei lavoratori negli 
          obiettivi d’impresa e di una gestione sensibile al dialogo sociale per 
          lo sviluppo ed il rafforzamento della coesione.  
        
          
              Diversi fattori, 
            legati ai mutamenti nei processi di allocazione del capitale e 
            nell’organizzazione dei fattori produttivi, hanno infatti 
            determinato una crescente importanza del capitale umano, favorendo 
            forme di coinvolgimento progressivamente sempre più intense dei 
            lavoratori nella realizzazione della funzione di impresa. A tale 
            maggiore coinvolgimento si accompagna un parallelo aumento della 
            partecipazione dei dipendenti ai risultati economici dell’impresa. 
             
        
            Nella 
          maggior parte dei principali paesi dell’Unione europea tale 
          partecipazione tende ad avvenire su scala individuale attraverso 
          l’estensione delle parti variabili della retribuzione di tipo 
          incentivante e la previsione di piani di stock-options o di 
          azionariato per singoli lavoratori o per limitate categorie di essi 
          (soprattutto appartenenti alle fasce di qualifiche più elevate). 
           
        
            Poco 
          sviluppate e disomogenee tra gli Stati membri, a parte l'esperienza 
          delle società anonime di lavoratori (SAL), appaiono invece le forme di 
          partecipazione finanziaria rivolte alla generalità dei dipendenti o a 
          categorie molto ampie di essi.  
        
          
              Proprio le forme 
            generalizzate di partecipazione finanziaria possono invece portare i 
            maggiori benefici al sistema delle imprese europee, contribuendo a 
            rendere le relazioni industriali meno conflittuali, in linea con 
            l'obiettivo, posto al Vertice di Lisbona del marzo 2002, di far 
            diventare l’economia europea, “l’economia basata sulla conoscenza 
            più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una 
            crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro 
            e una maggiore coesione sociale”1.  
        
          
              La 
            partecipazione finanziaria può rappresentare infatti una forma 
            efficace per valorizzare gli investimenti in conoscenza e competenze 
            professionali sia da parte delle imprese che da parte dei 
            dipendenti, accrescendo il valore del capitale umano. È stato 
            evidenziato2 come esista una relazione positiva 
            tra l’adozione di forme di partecipazione finanziaria e gli 
            investimenti in formazione professionale. Gli investimenti in 
            capitale umano, che richiedono il concorso sia dell’impresa che dei 
            lavoratori, sono infatti favoriti dalle relazioni di più lungo 
            periodo e dalla maggiore condivisione degli obiettivi d’impresa che 
            i regimi di partecipazione finanziaria comportano. 
       
        
          
              Inoltre 
            la partecipazione finanziaria favorisce una maggiore trasparenza 
            delle imprese. La realizzazione di piani di partecipazione 
            finanziaria infatti, da un lato, richiede che le imprese diventino 
            più “aperte” sotto il profilo informativo per poter identificare e 
            monitorare gli indicatori di redditività cui tale partecipazione è 
            legata, dall'altro spinge le imprese stesse ad intensificare e a 
            migliorare la qualità della comunicazione con i dipendenti riguardo 
            alla strategia e ai risultati, al fine di rendere efficace quel 
            coinvolgimento dei dipendenti nella vita dell’impresa che è 
            l'obiettivo principale della partecipazione finanziaria 
            stessa.  
        
          
              Da ciò 
            deriva, per le imprese interessate ad esperienze di partecipazione 
            finanziaria, anche un aumento della loro “propensione” alla 
            trasparenza che, in particolare per quelle non ancora quotate in 
            borsa, può riflettersi positivamente nei rapporti con il mercato dei 
            prodotti nonché, e soprattutto, con quello dei capitali. 
           
        
          
              Considerata la rilevanza che la partecipazione 
            finanziaria può assumere nei due campi suddetti (valorizzazione del 
            capitale umano e maggiore trasparenza e capacità di comunicazione 
            delle imprese), è opportuno favorirne l'estensione all’intero 
            sistema economico dei paesi europei, sviluppando forme specifiche 
            anche per le piccole e medie imprese, per il settore pubblico e per 
            il settore non-profit, che rappresentano componenti importanti di 
            tale sistema.  
         I principi 
        generali  
        
            L’identificazione 
          di principi comuni per i regimi di partecipazione finanziaria 
          costituisce il punto di partenza per definire la strategia dell’Unione 
          europea in tale campo. I principi generali rappresentano gli elementi 
          fondamentali per qualificare la partecipazione finanziaria nei paesi 
          dell’Unione europea e per assicurare che essa assuma caratteristiche 
          coerenti con gli obiettivi di miglioramento della competitività delle 
          imprese europee e della qualità del lavoro e di aumento della coesione 
          sociale che sono alla base della politica dell’Unione sancita dal 
          Vertice di Lisbona.  
 
        
          
              Tali principi 
            non devono portare alla definizione di un modello unico e rigido di 
            partecipazione, ma al contrario, fornire la base per la ricerca di 
            un percorso comune per le iniziative degli Stati membri e delle 
            parti sociali, attraverso forme flessibili e in grado di adattarsi 
            alle specificità nazionali e dei contesti economici nei quali si 
            realizzano.  
        
            I principi 
          generali individuati dalla Commissione forniscono un utile contributo 
          a tale scopo. Il CESE sottolinea in particolare l’importanza che i 
          regimi di partecipazione finanziaria garantiscano il principio di 
          volontarietà, sia per le imprese che per i singoli lavoratori, il 
          principio di non-discriminazione dei lavoratori, il principio della 
          chiarezza e trasparenza dei regimi di partecipazione, con la massima 
          consultazione possibile dei lavoratori, e infine il principio della 
          non episodicità. Tali regimi non devono andare a sostituirsi alla 
          retribuzione ordinaria. Ciò permetterebbe di evitare rischi eccessivi 
          dei sistemi di partecipazione finanziaria.  
        
            Un altro 
          principio importante che merita qualche approfondimento supplementare 
          è quello secondo cui la partecipazione finanziaria non dovrebbe 
          ostacolare la mobilità dei lavoratori. Esiste infatti un trade-off tra 
          tale principio e l’obiettivo di favorire la “fidelizzazione” dei 
          lavoratori all’impresa che i regimi di partecipazione finanziaria 
          strutturalmente si pongono. Tale trade-off assume una particolare 
          rilevanza alla luce della crescente diffusione in tutti i paesi 
          dell’Unione europea di forme flessibili di impiego del lavoro. 
           
        
          
              È opinione del 
            CESE che i regimi di partecipazione finanziaria debbano 
            adeguatamente considerare anche le specifiche problematiche dei 
            lavoratori che si trovano in condizioni di maggiore mobilità sotto 
            il profilo dei loro rapporti di lavoro.  
        
            Sempre con 
          riguardo ai principi generali, si ritiene essenziale, ai fini della 
          diffusione dei regimi di partecipazione finanziaria, l’importanza 
          della contrattazione collettiva: lo sviluppo della partecipazione 
          finanziaria può assumere infatti un ruolo importante all’interno delle 
          imprese europee.  
        
            Un’altra 
          osservazione riguarda il fatto che i principi individuati dalla 
          Commissione non distinguono tra le diverse forme di partecipazione 
          finanziaria. In realtà alle due principali forme di quest'ultima, 
          rappresentate dalla partecipazione ai risultati e dalla partecipazione 
          azionaria, possono corrispondere caratteristiche profondamente diverse 
          non solo nell’applicazione concreta dei regimi di partecipazione ma 
          anche negli obiettivi che essi si pongono e nelle loro condizioni di 
          applicabilità.  
        
          
              La 
            partecipazione azionaria rappresenta la forma più completa di 
            partecipazione perché attraverso il coinvolgimento nel capitale crea 
            un legame più forte e di più lungo periodo tra impresa e dipendenti, 
            inserendo questi ultimi in modo strutturale nella vita societaria. A 
            questo maggior coinvolgimento corrisponde però una maggiore 
            assunzione di rischio da parte dei dipendenti, legata alle possibili 
            oscillazioni del valore futuro delle azioni.  
 
        
          
              La forma 
            della partecipazione ai risultati, d’altra parte, è maggiormente 
            utilizzabile nelle situazioni diverse da quella delle grandi imprese 
            poiché consente di utilizzare una strumentazione flessibile e 
            adattabile ai diversi contesti istituzionali nei quali la 
            partecipazione finanziaria può realizzarsi.  
        
            Alla luce 
          di questa differenziazione, il Comitato economico e sociale europeo 
          evidenzia l’opportunità che, con specifico riferimento alle forme di 
          partecipazione al capitale delle imprese, si consideri anche il 
          contributo che i regimi di partecipazione finanziaria possono portare 
          alla "corporate governance" delle imprese.  
        
          
              I dipendenti 
            azionisti possono infatti contribuire a migliorare la "corporate 
            governance" delle società in quanto rappresentano una tipologia di 
            investitori interessata alla performance di lungo periodo della 
            società, a fronte del prevalente "short-termism" che caratterizza 
            gli investitori di mercato.  
        
          
              I 
            dipendenti azionisti, partecipando attivamente alla vita delle loro 
            società attraverso gli strumenti offerti dal diritto societario (in 
            primo luogo l’assemblea degli azionisti, ma anche le altre forme di 
            attivismo esercitabili da questi ultimi) possono portare un 
            importante contributo alla realizzazione della funzione di 
            monitoraggio sulla conduzione della società, funzione la cui 
            centralità sta assumendo sempre maggiore rilevanza in vista 
            dell’obiettivo di assicurare la maggiore coerenza possibile tra la 
            conduzione della società e gli interessi di tutti gli azionisti. 
             
        
          
              Sembra 
            pertanto opportuno suggerire di inserire tra i vari principi anche 
            quello della valorizzazione del contributo degli 
            azionisti-lavoratori alla "corporate governance" delle società che 
            istituiscono regimi di partecipazione finanziaria, favorendo la 
            partecipazione attiva dei dipendenti alla vita della società, nelle 
            forme e nei modi compatibili con il modello societario e con gli 
            strumenti di partecipazione adottati. In tale ambito appare 
            opportuno favorire anche le forme di partecipazione collettiva 
            attraverso forme associative liberamente adottate, sia sotto forma 
            di cooperativa, di fondazione o di associazione. 
       
        
          
              Più in 
            generale, il maggior coinvolgimento dei lavoratori nel capitale 
            delle imprese, che è l'obiettivo che ci si propone attraverso lo 
            sviluppo di regimi di partecipazione finanziaria, richiede di 
            garantire una sempre maggiore qualità dei sistemi di "corporate 
            governance" delle imprese europee, aumentando il grado di tutela di 
            tutti gli azionisti di minoranza e rafforzando gli strumenti di 
            democrazia societaria. La partecipazione dei lavoratori favorisce 
            un'efficace creazione di risorse a loro vantaggio. A tale riguardo 
            si ritiene che debba essere rafforzata l’iniziativa dell’Unione 
            europea nel campo della "corporate governance" con lo specifico 
            obiettivo di individuare gli strumenti per un migliore equilibrio 
            nei sistemi di incentivo e di controllo che regolano i rapporti tra 
            proprietà e controllo nelle imprese europee.  
 
         Ostacoli 
        transnazionali  
        
            La diversità dei 
          regimi fiscali, dei contributi previdenziali, del quadro giuridico 
          generale e dell’ambiente culturale, soprattutto all’interno del 
          sistema di relazioni industriali, possono rappresentare un importante 
          ostacolo per le imprese che vogliano elaborare e applicare regimi di 
          partecipazione finanziaria che coinvolgano lavoratori di diversi paesi 
          dell’Unione europea.  
        
          
              La comunicazione 
            della Commissione identifica con puntualità tali aspetti e delinea 
            alcune possibili linee di azione per il superamento dei principali 
            ostacoli.  
        
            Il CESE 
          condivide la non praticabilità di una iniziativa della Commissione 
          volta all’armonizzazione delle norme in materia di regimi di 
          partecipazione finanziaria, che potrebbe ostacolare la necessaria 
          flessibilità e articolazione delle politiche nazionali e per la quale 
          possono mancare sufficienti basi legali.  
        
            Il 
          Comitato economico e sociale europeo sottolinea l’importanza di 
          privilegiare soprattutto la ricerca di un coordinamento più stretto 
          delle pratiche attuali attraverso l’elaborazione di orientamenti e 
          accordi tra le parti interessate su principi generali e la definizione 
          di misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco. 
         
        
          
              Si sottolinea 
            peraltro come la strada più efficace per superare gli ostacoli 
            transnazionali sia quella di individuare per i regimi di 
            partecipazione finanziaria dei principi generali, adattabili ai 
            diversi contesti nazionali e che ne facilitino la trasferibilità su 
            scala europea.  
        
          
              Un 
            aspetto importante, in tale ambito, è quello di definire un 
            trattamento comune per l’offerta di azioni o opzioni ai dipendenti 
            che preveda una loro esenzione dagli obblighi di pubblicazioni di 
            prospetto superando così le attuali diversità.  
        
          
              Si 
            richiama a tale proposito il parere espresso dal Comitato economico 
            e sociale europeo sulla “Proposta di direttiva del Parlamento 
            europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per 
            l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di valori 
            mobiliari”3, nel quale si indicava che tale 
            proposta limitava in maniera inopportuna il campo di applicazione 
            delle esenzioni, non prevedendo tra i casi di esenzione le offerte 
            di diritti di sottoscrizione e di opzioni di partecipazione ai 
            dipendenti.  
        
            Nell'identificare i principi generali relativi ai 
          sistemi di partecipazione finanziaria è necessario evitare ogni 
          ingerenza indiretta nelle competenze degli Stati membri. 
         
 
         Verso una 
        maggiore diffusione della partecipazione finanziaria  
        
            La possibilità di 
          una diffusione delle esperienze di partecipazione finanziaria dipende 
          in misura considerevole dall’esistenza di un ambiente favorevole, sia 
          sul piano giuridico e fiscale sia su quello della cultura e delle 
          pratiche di relazioni industriali.  
        
            Il 
          Comitato economico e sociale europeo ritiene che il quadro delle 
          iniziative previste dalla Commissione sia per il momento adeguato 
          rispetto all’obiettivo di favorire la diffusione della partecipazione 
          finanziaria. Tra i temi da approfondire suggerisce l'opportunità di 
          considerare quello della partecipazione finanziaria nelle imprese non 
          quotate su mercati regolamentati. Per tali imprese, infatti, si 
          pongono specifici problemi in merito alla qualità, all’estensione e 
          alla tempestività dell’informazione finanziaria. Inoltre nei casi di 
          partecipazione azionaria in società non quotate, occorre approfondire 
          l’analisi delle condizioni e degli strumenti per la determinazione del 
          valore delle azioni e per la loro trasferibilità, in mancanza di un 
          mercato dove si formi costantemente il prezzo delle azioni e che offra 
          un canale per la loro vendita.  
        
          
              Il tema della 
            partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate assume 
            particolare rilevanza se si vuole che questa diventi una 
            caratteristica strutturale dei sistemi economici europei, 
            considerato che nella maggior parte dei paesi europei le società 
            quotate su un mercato regolamentato rappresentano una parte molto 
            limitata delle attività economiche ivi realizzate. Più in 
            particolare, è necessario considerare le specificità di tre diversi 
            settori: le piccole e medie imprese, le imprese non profit, ed il 
            settore pubblico.  
        
          
              Considerate le notevoli difficoltà delle piccole 
            e medie imprese, che rappresentano una componente importante del 
            settore produttivo europeo, ad introdurre forme di partecipazione 
            finanziaria, risulta necessario approfondire gli studi su tale 
            settore. La Fondazione di Dublino sta preparando una ricerca in tal 
            senso: sarà necessario diffonderne i risultati, all’interno di uno 
            sforzo più generale di diffusione delle conoscenze, sia per quanto 
            riguarda gli ostacoli che le forme di partecipazione più adatte alle 
            piccole e medie imprese; l'esperienza delle PMI cooperative o delle 
            piccole SAL può servire da quadro di riferimento. 
       
        
          
              Con 
            riguardo alle piccole e medie imprese, il primo problema è quello di 
            assicurare una adeguata trasparenza dei risultati e delle 
            prospettive reddituali e finanziarie. In tale quadro la 
            predisposizione di specifiche misure di partecipazione finanziaria 
            deve accompagnarsi e può contribuire all’apertura di tali imprese 
            sotto il profilo dell'informazione.  
        
          
              Inoltre, 
            per tali imprese la partecipazione finanziaria può contribuire al 
            reperimento di finanziamenti esterni per accelerare la crescita 
            dimensionale, soprattutto per quelle caratterizzate da livelli 
            elevati di professionalità dei dipendenti e operanti in settori 
            fortemente innovativi. La definizione di piani di partecipazione 
            finanziaria in tali tipi di imprese, soprattutto nelle forme di 
            partecipazione al capitale da parte dei dipendenti, può infatti 
            avere un importante valore “di segnale” delle potenzialità di 
            crescita dell’impresa nei confronti delle istituzioni finanziarie. 
            Tale segnale può contribuire a superare la strutturale diffidenza 
            dei finanziatori esterni nei confronti delle imprese giovani e/o di 
            piccole dimensioni. Infatti, da un lato i dipendenti, in quanto 
            soggetti insider alla società, possono disporre di migliori 
            informazioni sulle sue potenzialità di crescita, dall’altro tali 
            potenzialità sono rafforzate dal contributo derivante dal 
            coinvolgimento dei dipendenti nei risultati dell’impresa. 
             
        
          
              Per le 
            imprese di piccole e medie dimensioni andrebbe inoltre valutata la 
            possibilità di studiare forme di partecipazione finanziaria a 
            livello di pool di imprese, soprattutto quando queste operano 
            all’interno di distretti industriali.  
        
          
            
               Infine, la 
              partecipazione finanziaria può, sotto la forma di azionariato dei 
              dipendenti, svolgere un ruolo nell’assicurare la sopravvivenza 
              delle imprese che si trovino in situazioni di difficoltà 
              aziendale. In questo contesto meritano di essere attentamente 
              valutate e promosse le buone pratiche esistenti nei paesi 
              dell'Unione europea di fondi settoriali e interaziendali. 
               
        
          
              Quanto 
            al caso delle imprese non-profit e del settore pubblico, si 
            sottolinea preliminarmente come la loro natura giuridica non 
            consenta generalmente la partecipazione finanziaria nella forma di 
            partecipazione al capitale. È quindi prevalentemente sulle forme di 
            partecipazione ai risultati che occorre concentrare l’attenzione. 
            Anche in questo caso è necessario considerare la specificità di tali 
            imprese, i cui risultati possono essere rappresentati soprattutto 
            con riguardo alla quantità e alla qualità dei servizi offerti. 
            Esistono a questo proposito alcune esperienze interessanti, come ad 
            esempio quella realizzata in Irlanda nel settore pubblico, che 
            occorrerebbe approfondire. Nell’esperienza irlandese è stato 
            costituito un fondo con le somme destinate alla contrattazione 
            decentrata, le cui quote sono distribuite ai dipendenti del settore 
            pubblico in funzione del raggiungimento di determinati target, 
            definiti per aree omogenee di attività, nell'offerta di 
            servizi.  
        
          
              Nei 
            contesti lavorativi nei quali l'indipendenza dei funzionari pubblici 
            assume un'importanza tutta particolare (forze dell'ordine, 
            amministrazione tributaria, giustizia, ecc.) bisognerebbe tuttavia 
            procedere con cautela per quanto riguarda l'introduzione di elementi 
            salariali direttamente proporzionali alle prestazioni, e quindi con 
            estrema prudenza anche per quanto riguarda l'introduzione di 
            qualsiasi forma di partecipazione agli utili. L'indipendenza di tali 
            settori va comunque garantita mediante una retribuzione adeguata (e 
            fissa).  
         Conclusioni  
        
            La comunicazione 
          della Commissione rappresenta un contributo importante per rilanciare 
          l’iniziativa comunitaria sul tema della partecipazione finanziaria e 
          per stimolare gli Stati membri e le forze sociali ad intraprendere 
          iniziative concrete che ne favoriscano la diffusione. In tale ambito 
          appare essenziale definire i principi generali che forniscano le linee 
          di indirizzo della strategia comunitaria, pur nel rispetto della 
          necessaria flessibilità delle forme applicative.  
        
            Il CESE 
          sottolinea la coerenza della partecipazione finanziaria con gli 
          obiettivi di coesione sociale e di sviluppo economico che l’Unione 
          europea si è posta e ritiene pertanto utile che gli sforzi verso la 
          promozione di questo strumento vengano intensificati sia sotto il 
          profilo dell’approfondimento delle conoscenze che nell’identificazione 
          degli ostacoli esistenti. Tali sforzi dovrebbero peraltro non essere 
          limitati alle grandi imprese multinazionali ma applicarsi anche alle 
          specifiche esigenze degli altri settori, quali le piccole e medie 
          imprese, il settore non-profit e il settore pubblico, che 
          rappresentano una componente importante dell’economia europea. 
           
        
            Il CESE 
          ritiene con questo parere di aver portato un contributo di chiarimento 
          all’identificazione delle caratteristiche strutturali della 
          partecipazione finanziaria nelle sue diverse forme di applicazione 
          nonché dei diversi contesti nei quali esse possono essere realizzate. 
           
        
            Si 
          sottolinea l’importanza che la partecipazione finanzaria sia 
          considerata all’interno dell’attuale sistema di corporate 
          governance delle imprese europee, e del potenziale contributo che 
          essa potrebbe portare nel favorire la crescita e una maggiore 
          trasparenza delle imprese europee. A tale riguardo, le parti sociali 
          possono svolgere un ruolo importante nel definire forme di 
          partecipazione finanziaria che favoriscano una maggiore condivisione 
          degli obiettivi d’impresa e che rafforzino gli investimenti in 
          capitale umano che rappresentano elementi importanti per lo sviluppo 
          dell’economia europea.  
             Bruxelles, 26 febbraio 
      2003. 
 
      
        
        
          | Il 
            Presidente del Comitato 
            economico e sociale 
            europeo 
 
 
 
 Roger 
            BRIESCH | Il Segretario 
            generale del Comitato 
            economico e sociale 
            europeo 
 
 
 
 Patrick 
            VENTURINI |  1 Cfr. 
      punto I.5 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di 
      Lisbona (23-24.3.2000). 
 2  Cfr. 
      in particolare il rapporto della Fondazione di Dublino “Employee share 
      ownership and profit sharing in the European Union”, 2001. 
 3 Cfr. 
      parere del CESE nella GU C 80 del 3.4.2002 (relatore: 
      LEVITT). 
 - - 
 - - 
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      284/2003 IT-en/rm Rue Ravenstein 2, 
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       …/… 
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